SCANDALO DIAMANTI – IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA CONDANNA DPI IN LIQUIDAZIONE SPA e BANCA MPS A RISARCIRE L’ACQUIRENTE DELL’INTERO PREZZO PAGATO PER L’ACQUISTO (AVV. GIULIO CORSINI)
Come noto la vicenda della vendita dei diamanti della Diamond Private Investment spa tramite il canale bancario ha avuto onere di cronaca ed è finita sotto la “scure” delle Autorità di vigilanza del mercato (AGCM) per distinte violazioni del Codice del Consumo culminate in alcuni provvedimenti sanzionatori dell’Autorità contro la DPI e alcune banche tra le quali MPS (v. Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, PS10678, Adunanza del 20 settembre 2017, confermato dal TAR Lazio sentenza n. 10969 del 2018).
Nella specie, un noto chirurgo della Capitale si è rivolto al nostro studio per recuperare il prezzo speso dal padre, nelle more deceduto, per l’acquisto dalla DPI di alcuni diamanti il cui ordine di acquisto fu sottoscritto presso una filale romana della banca MPS.
Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 16878 pubblicata in data 6.11.2024, all’esito del giudizio, patrocinato dall’avv. Giulio Corsini, ha condannato la Diamond Private Investment in liquidazione spa e la Banca MPS a risarcire, in solido, il nostro cliente dell’intero prezzo speso per l’acquisto dei diamanti oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla data di pagamento e spese legali.
Nella specie, il Tribunale quanto al ruolo della venditrice DPI ha riscontrato che “il consenso all’acquisto dei diamanti può ritenersi essere stato viziato da una falsa rappresentazione della realtà, causata dalla condotta ingannevole della venditrice, con la quale è stato ingenerato un errore in capo all’acquirente determinante ai fini della conclusione del contratto. Consequenzialmente ed in via assorbente rispetto a tutte le altre domande formulate dall’attore, gli ordini di acquisto effettuati” dall’acquirente “devono essere annullati per dolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1439 c.c..”.
Quanto al ruolo di MPS il Tribunale ha statuito “relativamente alla natura della responsabilità astrattamente ascrivibile in capo alla banca che ha svolto attività di promozione o anche di mera segnalazione di contratti di investimento con soggetti terzi, il Tribunale ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ne riconosce la natura contrattuale, sorta in virtù di contratto o anche di un contatto sociale qualificato, idoneo a fondare una pluralità di obblighi di protezione e di informazione ai sensi dell’art. 1173 c.c.” .....”Per tutto quanto sin qui argomentato, va dunque affermata la responsabilità contrattuale della banca convenuta per non aver verificato e approfondito le condizioni contrattuali proposte da DPI s.p.a. in liquidazione e per non aver fornito” all’acquirente “informazioni specifiche e veritiere in ordine alle modalità di determinazione del prezzo dei diamanti, alla assenza di vere e proprie quotazioni di mercato e alle caratteristiche effettive dell’investimento in diamanti, in particolare sotto il profilo delle garanzie di mantenimento o di accrescimento del valore del patrimonio investito e della liquidabilità e alienabilità dei beni acquistati”.
Quanto al danno, nella specie, il Tribunale ha deciso che “Il danno subito può dirsi consistere nell’esborso sostenuto per le operazioni di acquisto dei diamanti effettuate, versamento che, se adeguatamente informato” l’acquirente “non avrebbe operato”.